Documentazione
ASSEVERAZIONE
SGSL
Normativa
D.Lgs 231/2011 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n° 300
Lettera Circolare 11/07/2011 Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08.
Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell’articolo 30.
Linee Guida
Linee Guida UNI-INAIL
Queste Linee Guida, pubblicate da INAIL in accordo con le Parti sociali e l’UNI, hanno validità generale e la loro applicazione va modulata sulle caratteristiche complessive dell’impresa che intende adottarle; non sono destinate alla certificazione (né all'uso ai fini della vigilanza da parte degli organi istituzionali) e quindi, qualora un azienda voglia certificare l’adozione del proprio sistema di gestione, il riferimento corretto diventa la norma BS OHSAS 18001:07.
Fonte: INAIL
Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG)
Il documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo.
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014
FORMAZIONE
RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 37 C.11 e C.12 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Formazione:
RLS 32 ore;
Aggiornamento:
RLS 4 ore ogni 1 anno (Imprese con 15 a 50 lavoratori);
RLS 8 ore ogni 1 anno (Imprese oltre 50 lavoratori);
PONTEGGI, preposti e addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione.
Art. 136 C.6, C.7 all. XXI D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.
Formazione:
preposti/addetti 28 ore
Aggiornamento:
corso 4 ore ogni 4 anni
PREPOSTO al controllo del cantiere
Art. 37 C.7 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Formazione:
dirigenti corso 16 ore;
preposti corso 24 ore;
Aggiornamento:
corso 6 ore ogni 5 anni
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Art. 37 C.9 D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.
lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
Art. 46 C.2 D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Settore Edile:
gruppo A > 6 lavoratori;
gruppo B da 3 a 5 lavoratori;
gruppo C < 3 lavoratori;
Formazione:
gruppo A 16 ore;
gruppo B e C 12 ore;
Aggiornamento 6 ore ogni 3 anni
SEGNALETICA STRADALE per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.
Pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013. e relativo alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;
esso individua i criteri di sicurezza relativi alle procedure di apposizione della segnaletica stradale temporanea e stabilisce per i preposti e per i lavoratori l'obbligo di una adeguata informazione, formazione e addestramento in merito a tali procedure.
Il corso di formazione prevede un percorso formativo di 12 ore per i preposti, e per gli operatori di 8 ore.
Entrata in vigore 19 marzo 2013
L'aggiornamento deve essere di almeno 3 ore ogni 4 anni per preposti e operatori,
I lavoratori che operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso ma devono almeno effettuare l'aggiornamento entro il 19 aprile 2015
ANTINCENDIO
Art. 37 C.9 D.lgs. 81/08 ss. mm. ii.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).
In attesa di nuove disposizioni rimane a discrezione del DL individuare la periodicità dell'aggiornamento. Si consiglia di effettuarla in una periodo tra i 3 e 5 anni, anche in considerazione del rischio presente in cantiere.
Gli argomenti del corso di aggiornamento sono contenuti nella circolare del 23/02/2011 emanata dal Ministero dell’interno dipartimento dei vv.ff.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Modelli semplificati (POS, PSC, PSS, FO).
Modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piano di Sicurezza Sostitutivo.
L'eleborazione del DUVRI
Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all’esecuzione di attività già appaltate.
Fonte: INAIL
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Obbligatorie dal 1 giugno 2013
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.
Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Manuale operativo per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
Approvato dalla Commissione consultiva il 28 novembre 2012
Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”.
L’attenzione alle problematiche derivanti dalla diffusione delle tecnopatie e in particolare delle ipoacusie ha imposto negli ultimi anni l’acquisizione di una diversa e maggiore consapevolezza in relazione alla necessità di ridurre il rumore per prevenire i danni uditivi nei settori industriali tradizionali e, più in generale, per realizzare ambienti di lavoro ergonomici considerato che il rumore costituisce uno dei fattori di rischio che impediscono una adeguata fruibilità dei luoghi di lavoro.
Il Manuale operativo, che mette a disposizione di tutti i soggetti interessati informazioni, metodologie e interventi utili per garantire il pieno controllo del rischio rumore in tutti i principali comparti produttivi, è organizzato in due livelli che trattano la tematica rispettivamente l’uno sotto un profilo generale e l’altro tecnico.
Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Ambienti confinati
DPR 177/11 Regolamento ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
MANUALE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011.
MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011.
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Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel DM 04.03.1982 e enll' allegato VII del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali
IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE
DPR 462/01 Guida tecnica impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.
Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.
Fonte INAIL
QUADERNI TECNICI
Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.