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FORMAZIONE - ENTI PARITETICI ABILITATI
21/07/2015
In risposta all'interpello avanzato dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile alla Direzione generale per le Attività ispettive del Ministero del Lavoro, si ricorda che solo gli organismi bilaterali costituiti ad iniziativa di una o più associazioni sindacali e datoriali firmatarie di contratti che garantiscono soglie retributive nel rispetto dei principi costituzionali vigenti, possono definirsi "organismi paritetici" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n° 81/08 e quindi leggittimati a svolgere formazione in collaborazione con i datori di lavoro come disposto dall'art. 37 del D.lgs. 81/08 ess.mm.ii.